In merito al reato di cui all’art. 570 c.p., si rileva come il mancato svolgimento di attività lavorativa, quando imputabile ad indolenza od a problemi caratteriali dell’obbligato, non può essere invocato a giustificazione del mancato adempimento dell’obbligo di contribuire al sostentamento della prole. Trib. Genova Sez. I, 11/04/2013

La tematica è di estrema attualità, posto che sempre più spesso, anche in ragione della sfavorevole congiuntura economica, capita di trovarsi di fronte a soggetti che non riescono a corrispondere ai figli o all’ex coniuge gli alimenti o comuqnue le somme concordate in sede di separazione.

La linea difensiva spesso utilizzata è quella per cui “non si riesce a trovare lavoro”, e dunque si verterebbe nell’ipotesi di impossibilità a pagare per assenza di reddito.

Il Tribunale di Genova sul punto ha stautito come sia necessaria una rigorosa analisi della situazione, in quanto il soggetto che non lavora (e dunque non ha reddito) e dunque non paga quanto dovuto, non è esente da responsabiolità penale nel caso in cui non dimostri di essersi fattivamente adoperato per trovare un lavoro.