La sentenza della Corte Costituzionale n. 118/2025: l’illegittimità costituzionale del limite risarcitorio delle sei mensilità in caso di licenziamento illegittimo intimato da datori di lavoro c.d. “sotto soglia”.

Quando un licenziamento illegittimo avviene in una piccola impresa, quanto vale davvero la tutela del lavoratore? Per anni la risposta è stata netta: non oltre sei mensilità, qualunque fosse la gravità del caso. Con la sentenza n. 118 del 2025 la Corte Costituzionale ha rimosso quel tetto, restituendo al giudice il potere di adeguare l’indennità alla realtà concreta della vicenda. Una decisione che riapre spazi di tutela e che le prime pronunce di merito stanno già traducendo in pratica. In questo contributo l’Avv. Maria Grazia Gandolfo ricostruisce il ragionamento della Corte e le prime applicazioni giurisprudenziali, fino alla nuova “forbice” delineata dalla Corte d’Appello di Roma.

Breve analisi della sentenza

Il giudizio nasce dall’ordinanza di rimessione del 2.12.2024 con la quale il Tribunale di Livorno, sezione lavoro, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015, nella parte in cui, per i licenziamenti illegittimi intimati da datori di lavoro sotto soglia:

  – dimezza le indennità previste dagli artt. 3, 4 e 6 del decreto;

  – e stabilisce che esse “non possono in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.

La questione viene prospettata in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 41 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea, sul rilievo che il lavoratore licenziato illegittimamente deve avere diritto a un “congruo indennizzo o altra adeguata riparazione”.

Il nucleo del dubbio di costituzionalità è questo: “si può differenziare la tutela per i piccoli datori di lavoro, ma non fino al punto da comprimere l’indennità in una forbice così ristretta da impedire al giudice di adeguarla alla gravità del caso concreto”.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 118 del 23.6.2025 (21.7.2025) ha dichiarato la questione fondata solo in parte “limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità»”, non eliminando, invece, il meccanismo del dimezzamento delle indennità.

La Corte nel ribadire che il legislatore può anche scegliere una tutela solo monetaria e non necessariamente reintegratoria, riafferma il principio per cui tale tutela deve rispettare i canoni di effettività, adeguatezza e ragionevolezza: “in altri termini, il legislatore ben può, nell’esercizio della sua discrezionalità, prevedere un meccanismo di tutela contro i licenziamenti illegittimi anche solo risarcitorio – monetario (sentenza n. 303 del 2011), a condizione, tuttavia, che tale meccanismo si articoli nel rispetto del principio di ragionevolezza e muova dalla considerazione che il licenziamento illegittimo, ancorché idoneo «a estinguere il rapporto di lavoro, costituisce pur sempre un atto illecito» (sentenza n. 194 del 2018)”.

L’indennità deve consentire al giudice una “personalizzazione del danno” che rispecchi la specificità del caso concreto e ciò tenuto conto che – come aveva già avuto modo di considerare la stessa Corte con la sentenza  n. 183 del 2022 – il numero ridotto di dipendenti, in un contesto economico di incessante trasformazione tecnologica anche dei processi produttivi, non rispecchia o può non rispecchiare l’effettiva forza economica del datore di lavoro.

In questo contesto, ciò che la Corte ha reputato incompatibile con i principi costituzionali è il “tetto invalicabile di sei mensilità”, perché anche in presenza di licenziamenti gravemente illegittimi esso comprime eccessivamente la tutela, riducendola a una sorta di “liquidazione legale forfetizzata e standardizzata” “inidonea a rispecchiare la specificità del caso concreto e quindi a costituire un ristoro del pregiudizio sofferto dal lavoratore, adeguato a garantirne la dignità, nel rispetto del principio di eguaglianza”.

Nello stesso tempo, la Corte formula un nuovo invito al legislatore a intervenire, chiarendo che il criterio del numero dei dipendenti non può costituire l’unico indice della forza economica del datore di lavoro e che dovrebbero essere considerati anche ulteriori parametri, come ad esempio fatturato o totale di bilancio.

Le prime applicazioni

Sul piano applicativo, questo significa che il giudice recupera uno spazio più ampio per modulare l’indennità in base alla concreta gravità del licenziamento illegittimo e alle caratteristiche della vicenda: diverse pronunce di merito hanno già iniziato ad applicare i nuovi principi in materia di indennità per licenziamento illegittimo nelle imprese di minori dimensioni, esercitando quindi un più ampio potere discrezionale nella determinazione dell’indennità risarcitoria

Alcune sentenze, in particolare, pur liquidando talvolta importi pari o inferiori a sei mensilità, hanno svolto un’importante opera di interpretazione del nuovo sistema, delineando i confini della nuova “forbice” edittale a disposizione del giudice e motivando la quantificazione sulla base dei criteri di personalizzazione (Tribunale di Siena – Sezione Lavoro – Sentenza 21 novembre 2025, n. 519 – Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro – Sentenza 26 marzo 2026, n. 98 – Tribunale di Como – Sezione II – Sentenza 26 febbraio 2026, n. 90 – Tribunale di Nola – Sezione Lavoro – Sentenza 21 gennaio 2026, n. 120 – Corte d’Appello di Roma – Sezione Controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria – Sentenza 11 febbraio 2026, n. 669).

In particolare, la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 669 dell’11 febbraio 2026,  nell’ambito di un giudizio che coinvolgeva un datore di lavoro con un solo dipendente ed accertato che il licenziamento non solo era immotivato ma altresì privo di alcuna giusta causa, ha specificato che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità, la forbice per la determinazione dell’indennità vada ora individuata tra un minimo di “tre” e un massimo di “diciotto mensilità”. Questo nuovo limite massimo deriva dal dimezzamento della forbice “ordinaria” prevista dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. 23/2015 (da 6 a 36 mensilità). Nel caso di specie, la Corte ha poi liquidato un’indennità di sei mensilità, ma lo ha fatto esercitando il proprio potere discrezionale all’interno di questo nuovo e più ampio intervallo, bilanciando la breve durata del rapporto con la gravità delle modalità del licenziamento.

In sintesi le prime applicazioni giurisprudenziali della sentenza n. 118/2025 della Corte Costituzionale confermano che i giudici di merito hanno valorizzato la recuperata discrezionalità per personalizzare il risarcimento, ponderando tutti i criteri rilevanti (anzianità, dimensioni aziendali, comportamento delle parti, etc.): si tratta ora di attendere se il legislatore interverrà in materia, così come più volte auspicato e come invitato dalla Corte Costituzionale stessa.