La Corte di Cassazione prima (con la sentenza della Sez. II, 01 agosto 2025, n. 22266) ed il Consiglio di Stato poi (con la sentenza della Sez. IV, 3 dicembre 2025, n. 9536), sono tornate tornate ad occuparsi dell’interesse ad agire e della differenza con la legittimazione.
La prima ha affrontato la questione in relazione ad un’azione di nullità contrattuale, la seconda in relazione ad un’azione di annullamento di un titolo ambientale promossa da un “vicino”.
La sentenza del Consiglio di Stato
Partiamo dalla pronuncia più recente in quanto ci consente di affrontare il tema dalla prospettiva meno consueta che è quella della giurisdizione amministrativa.
Ricorda il Consiglio di Stato come già l’Adunanza Plenaria (con sentenza n. 22 del 9.12.2021) avesse chiarito come la legittimazione ad impugnare vada distinta dall’interesse a ricorrere: “Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato“.
La legittimazione ad agire, nell’ambito del processo amministrativo, deve essere ricondotta alla titolarità, pur in via di astrazione, di una posizione giuridica configurabile come “interesse legittimo“, di tipo oppositivo o pretensivo, che distingue il soggetto che propone il ricorso da “chiunque“.
In questo senso il c.d. “vicino di casa” è legittimato a proporre un ricorso per impugnare un titolo edilizio o ambientale rilasciato al proprietario di un fondo limitrofo alla sua proprietà in quanto astrattamente titolare di interessi specifici (se non addirittura di diritti soggettivi) che possono essere in qualche modo toccati dall’agire autorizzativo della pubblica amministrazione.
E ciò è giustificato dal fatto che, come ben ricorda la recente sentenza, la giurisdizione amministrativa “non risulta preordinata ad assicurare la generale legittimità dell’operato pubblico, bensì tende a tutelare la situazione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell’esercizio dell’azione autoritativa oggetto di censura“.
L’interesse ad agire, invece, non si discosta ed anzi aderisce, nella sua configurazione e nei criteri necessari per ravvisarne l’esistenza, a quanto previsto dall’art. 100 c.p.c. per l’interesse ad agire nel processo civile.
Altrimenti detto, il ricorso depositato davanti al Giudice Amministrativo e, conseguentemente, il provvedimento che si chiede, deve essere sorretto, il primo (ricorso) dalla prospettazione di una concreta ed attuale lesione di quella sfera di interesse giuridico o di diritto in capo al ricorrente e il secondo dalla prospettazione dell’utilità che il provvedimento che si chiede al Giudice abbia per porre rimedio o eliminare tale lesione (Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4).
Applicati, dal Consiglio di Stato, tali principi alla nozione di vicinitas (e quindi alla posizione del c.d. “vicino di casa”), ne deriva come tale qualità è idonea a radicare in capo ad un soggetto che la detenga la legittimazione a ricorrere sia in materia edilizia che in materia ambientale, mentre tale soggetto deve, nel ricorso che deposita, comunque e sempre allegare la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sua posizione tale da giustificare la tutela domandata.
La sentenza della Corte di Cassazione
A ben vedere tali affermazioni non si discostano dall’elaborazione dei due istituti processuali operata dalla giurisprudenza civile di legittimità.
L’interessante ultima sentenza della quarta sezione della Cassazione, riafferma tale distinzione rispetto all’azione di nullità contrattuale ex art. 1421 c.c., azione le cui caratteristiche possono indurre l’operatore giuridico a confondere legittimazione ed interesse, eliminando del tutto quest’ultimo istituto dall’orizzonte delle azioni di nullità.
Rileva la Corte di Cassazione come “la legittimazione generale all’azione di nullità prevista dall’art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d’ufficio del giudice, non esime l’attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all’art. 100 c.p.c., non potendo tale azione essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge e non potendo il giudice rilevare d’ufficio la nullità ove la pronunzia di questa non sia rilevante per la decisione della lite” nè “si può esperire l’indicata azione a tutela di un interesse futuro ed eventuale“.
Quindi, così come abbiamo visto prima trattando i due istituti nell’ambito del processo amministrativo, come la giurisdizione amministrativa “non risulta preordinata ad assicurare la generale legittimità dell’operato pubblico, bensì tende a tutelare la situazione soggettiva del ricorrente”, altrettanto la giurisdizione civile non ha “un fine generale di attuazione della legge e non potendo il giudice rilevare d’ufficio la nullità ove la pronunzia di questa non sia rilevante per la decisione della lite“.
E così l’interesse ad agire ci ricorda la natura e la finalità della giurisdizione che non ha finalità generali nè di controllo dell’agire di alcuni soggetti nè di attuazione della legge, bensì di attuazione concreta del diritto per cui “senza il processo e l’esercizio della giurisdizione, l’attore soffrirebbe il pregiudizio di una propria (concreta ed attuale ndr) situazione giuridica protetta“.
