La recente sentenza della Cassazione n. 2294 del 30.1.2017 sez. II ha confermato un orientamento ormai pacifico nella giurisprudenza e cioè che la mancanza del certificato di abitabilità ovvero la insussistenza delle condizioni necessarie per ottenerla integrano l’ipotesi di vendita aliud pro alio per cui senza il certificato di abitabilità l’immobile è incommerciabile. Ciò non significa che il contratto di compravendita sia nullo, in quanto non vi è alcuna contrarietà a norme imperative, ma la mancanza della abitabilità viene in rilievo come motivo di inadempimento del venditore per cui il compratore potrà agire per il risarcimento del danno e, nel caso in cui il certificato non sia neppur ottenibile, anche per la risoluzione del contratto.

Lavori Straordinari nel Condominio: la costituzione del fondo speciale previsto dall’art. 1135 c.c.
L’esenzione IMU alla luce della recente sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale
Ricerca della provenienza ed individuazione della titolarità di somme giacenti sul conto corrente cointestato tra i coniugi – Cassazione civile sent. 4838/2021