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Il caso di cui si è occupato il nostro studio (avv. Monti e avv. Devoto) ha riguardato la controversia relativa all’affido di un minore nato a Cuba da cittadino italiano e da cittadina cubana: il bambino ha quindi due passaporti, uno rilasciato dalla Repubblica di Cuba ed uno dalla Repubblica Italiana.

Il bambino, nato nel 2011 a Cuba, vive a Cuba con la mamma, con il fratello, la nonna e la zia.

Nel 2012 la mamma ed il piccolo si recano in Italia per far conoscere il bambino a tutta la famiglia paterna: il viaggio avrebbe dovuto durare tre mesi – la signora era arrivata in Italia con visto turistico – ma il padre appena giunti in Italia le comunica che il figlio sarebbe rimasto definitivamente in Italia e che lei poteva rientrare da sola a Cuba.

Il padre del bambino, quando stanno per scadere i tre mesi del visto, deposita con l’assistenza di un legale, al Tribunale per i minorenni di Genova ricorso con cui chiede l’affidamento del figlio ed in via d’urgenza che il Tribunale ne vieti l’espatrio: il Tribunale per i minorenni di Genova, con due distinti provvedimenti assunti tra il giugno ed il luglio 2012, senza che la signora possa munirsi di adeguata difesa, in via d’urgenza, ritira i passaporti del bambino e lo affida ai Servizi Sociali del Comune di residenza del padre.

Davanti al Tribunale per i minorenni di Genova si tengono poi cinque udienze, tra il 2012 e i primi mesi del 2013, nelle quali la signora è assistita dal nostro studio.

Il Tribunale per i minorenni di Genova con provvedimento emesso in data 26.06.2013 depositato il 18.07.2013 decide di affidare “il minore….. ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente e stabile presso il padre. La madre potrà vedere ed incontrare il figlio liberamente in base ad accordi con il padre. Nel caso che l’accordo manchi od insorgano tensioni, i genitori dovranno rivolgersi al competente Servizio sociale che provvederà a stabilire un calendario di visita e ad impartire le opportune prescrizioni. Per quanto concerne le visite ai parenti a Cuba, il bimbo sarà accompagnato da entrambi i genitori per periodi da concordarsi tra loro e comunque non inferiori a due settimane consecutive all’anno. La madre dovrà dare corso al suo impegno assunto davanti a questo Tribunale, di attestare la sua volontà di far rientrare il figlio in Italia dopo il periodo concordato senza frapporre alcun ostacolo, neppure indiretto. Tale dichiarazione dovrà essere ratificata e vidimata, su richiesta della madre, dal Consolato Generale della Repubblica di Cuba a Milano”.

Tale provvedimento è stato oggetto di reclamo davanti alla Corte d’Appello di Genova, sezione per i minorenni, che con provvedimento del 9.09.2013 lo ha annullato riconoscendo il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano a favore del Giudice della Repubblica di Cuba.

Il difensore del padre ricorreva in Cassazione impugnando la pronuncia della Corte d’Appello in punto giurisdizione.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha deciso la questione con sentenza n. 11915 in data 29 aprile 2014 depositata il 28.5.2014, confermando il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore della giurisdizione cubana.

In particolare la Corte di Cassazione afferma e riconosce che la residenza abituale del minore andasse individuata in Cuba presso la residenza della madre, che il trasferimento in Italia era avvenuto solo per finalità turistiche, quindi meramente provvisorie, e che è solo il padre che vuole trasferire stabilmente il minore in Italia.

Quindi, secondo la Suprema Corte,  è al Giudice competente della Repubblica di Cuba che spetta la giurisdizione in merito. Aderendo in toto alle conclusioni della Corte d’Appello di Genova, la Corte di Cassazione ha “ritenuto che la determinazione del luogo di residenza abituale, individuabile quale centro dei legami affettivi del minore, dovesse essere effettuata sulla base della situazione oggettiva esistente all’atto di introduzione del giudizio, ha poi stabilito il luogo di residenza abituale del piccolo ….. fosse a Cuba , nella città di Holguin. La soluzione appare corretta e quindi condivisibile, alla luce delle seguenti considerazioni: è principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in sintonia fra l’altro con quanto affermato nel Regolamento CE n. 2201/2003 /art. 8) e nella Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 (art. 8), che per i provvedimenti diretti ad intervenire sulla potestà genitoriale secondo le previsioni degli art. 330 e segg. c.c. e per quelli in tema di giurisdizione sui provvedimenti “de potestate” rileva il criterio della residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda. … …. tenuto conto della tenera età del bambino per il quale è sorta controversia la madre inevitabilmente” rappresenta la sua figura essenziale di riferimento”, il luogo della sua residenza è stato esattamente identificato con quello dell’abitazione dei parenti cubani, presso la quale era collocato”.

La sentenza, come del resto si legge in parte motiva, si rifà al consolidato indirizzo in materia della stessa Suprema Corte che valuta quale criterio prevalente per la scelta della giurisdizione la residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda di affido.

sentenza Corte Cassazione n.11915/14