Il Tribunale di Genova, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. 13350/2003 e Cass. Sez. Un. 4806/2005), afferma che la violazione del diritto di ciascun condomino ad esaminare la documentazione attinente ad argomenti posti all’ordine del giorno di una successiva assemblea condominiale, determina, in quanto incidente sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari, l’annullabilità della delibera di approvazione dei medesimi.
Il Tribunale di Genova ha espresso tale giudizio nell’ambito di un ricorso di alcuni condomini avverso la delibera assunta dall’assemblea di condominio. Essi contestavano il punto in cui la seduta ha approvato di ripartire la somma di 27.582,67 euro, come spesa già sostenuta, per lavori di modifica dell’impianto idrico senza che fossero stati completati.
Difatti i comproprietari giungevano alla conclusione, dopo varie richieste di esame delle pezze giustificative (mai mostrate), che tale somma non era mai stata versata alla ditta, la quale aveva anche interrotto i lavori.
Gli attori chiedevano al Tribunale di Genova la dichiarazione di nullità o di annullamento della delibera impugnata.
Il Tribunale osserva che è giurisprudenza consolidata anteriore alla l. n. 220 del 2012 che (es. Cass. 19210/2011) ciascun comproprietario ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall’amministratore del condominio l’esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e, non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea) e senza l’onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti) […] ma ha individuato tre limiti fondamentali: 1) che l’esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all’attività di amministrazione; 2) che non sia contraria ai principi di correttezza; 3) che non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti.
Il diritto del comproprietario a prendere visione dei documenti contabili del condominio è sancita, altresì, nella novella introdotta dalla l. 220 del 2012 (“modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”) all’art. 1130 c. 9 c.c. (sui pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso) e all’ art. 1130 bis c.c. (visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo).
In definitiva il Tribunale ha accolto nel merito l’impugnazione, annullando la delibera dell’assemblea di condominio, poiché non è stata fornita la prova (erano state mostrate solo fatture non quietanzate) del pagamento alla ditta della somma poi ripartita tra tutti i condomini.