Con il decreto legislativo n. 145 del 23 dicembre 2013 il legislatore ha messo subito mano alla riforma della disciplina del condominio varata l’anno prima con la legge 11 dicembre 2012 n. 220.
L’intervento mira a risolvere le prime difficoltà applicative della riforma.

Questo il testo dell’art. 1 comma 9 del c.d. “Decreto destinazione Italia”.

“9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e’ cosi’ integrata:
a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall’articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220;
b) all’articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, le parole «per il contenimento del consumo energetico degli edifici» sono soppresse;
c) all’articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle parti comuni dell’edificio»;
d) all’articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»;
e) all’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «spese ordinarie» sono aggiunte le seguenti: «L’irrogazione della sanzione e’ deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice” .
Lettera a)
La legge 220/2012, pur prevedendo la formazione obbligatoria per gli amministratori, non aveva determinato la fonte secondaria che stabilisse requisiti e regole il suo svolgimento: la norma prevede che siano stabiliti, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, gli standard per lo svolgimento della formazione in parola.
Lettera b)
L’aver eliminato, con la lettera b), dall’articolo 1120 c.c. secondo comma n. 2 gli interventi relativi al risparmio energetico è volta a favorire le delibere per l’assunzione di decisioni a tal fine orientate.
Lettera c)
Con la lettera c) il legislatore chiarisce una volta per tutte che i dati relativi alle condizioni di sicurezza da inserire nel registro dell’anagrafe condominiale riguardano le parti comuni dell’edificio, evitando così che la formulazione generica potesse consentire intromissioni spesso inutili nelle proprietà individuali.
Lettera d)
La lettera d) cerca di fornire una soluzione alle difficoltà emerse dall’obbligatorietà della costituzione integrale del fondo lavori: il legislatore ha cercato di contemperare le ragioni creditorie dell’appaltatore con le esigenze economiche dei proprietari. In sostanza, è possibile oggi costituire un fondo pari alla misura dei singoli pagamenti dovuti all’appaltatore per ogni stato di avanzamento dei lavori, fatto questo che rappresenta un bilanciamento degli interessi tra impresa che esegue i lavori e condomini.
Lettera e)
Infine il legislatore ha specificato le modalità con le quali l’assemblea può irrogare le sanzioni per la violazione del regolamento condominiale. La norma affida la competenza in materia direttamente all’assemblea, che decide con la maggioranza degli intervenuti e con almeno 500 millesimi dell’edificio.