L’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela del paesaggio non è soggetto a prescrizione o decadenza, per cui l’accertamento dell’illecito e l’applicazione della relativa sanzione può intervenire anche ad una significativa distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, in considerazione della prevalenza – alla luce del rilievo costituzionale del bene tutelato (art. 9 comma 2 Cost.) – dell’interesse pubblico sull’affidamento del privato.T.A.R. Liguria Genova Sez. I, 30/04/2013, n. 734
La massima in esame del TAR Liguria statuisce come l’intervento repressivo della P.A. in tema di violazioni di norme a tutela del paesaggio possa essere attuato anche a considerevole distanza temporale rispetto alla commissione dell’abuso, rendendo sostanzialmente non prescrivibili, per quanto attiene i profili amministrativi, gli interventi edilizi in difformità in zona vincolata.
Tale aspetto deve essere tenuto in debita considerazione da chi intende acquistare un bene immobile che presenti vizi, sebbene molto risalenti, in quanto il trascorrere del tempo non mette al riparo da spiacevoli problematiche.
Svolta nei ricorsi anti multe: un maldestro tentativo del Ministero dell’Interno
Per la edificazione di un portico non occorre il rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti finestrate.
Immobile abusivo come venderlo? L’atto di compravendita è nullo?