Nell’ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio venga riconosciuto da uno solo dei due genitori, solo questi è tenuto al mantenimento del minore. Ciò nondimeno, dal momento del riconoscimento giudiziale del rapporto di filiazione naturale, il genitore che ha provveduto per intero al mantenimento ha azione nei confronti dell’altro per ottenere il rimborso “pro quota” delle spese sostenute per il mantenimento del figlio dalla nascita. Tale diritto al rimborso ha, quale dies a quo della decorrenza della prescrizione, il momento del passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento.

Il rimborso, può essere determinato dal Tribunale in via equitativa ma la sua determinazione deve essere congruamente motivata e necessariamente ancorata a dati concreti: nell’ipotesi in cui questi dati manchino del tutto, in quanto non forniti dalla parte richiedente, la domanda deve essere respinta”.

Questi sono i due principi di diritto che il Tribunale di Genova (G.U. dott. Maria Antonia Di Lazzaro) ha affermato con la sentenza n. 10158/2015 del 17/6/2015.

Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale, l’attrice esponeva che la sua unica figlia, nata negli anni ’60, era stata riconosciuta nel 2011 quale figlia naturale di un italiano e quindi chiedeva che il padre naturale venisse condannato a versarle una somma, che quantificava in € 250.000,00, o in quella maggiore o minore meglio vista, a titolo di rimborso (pro quota) di quanto da Lei speso per il mantenimento della figlia. Il riconoscimento era avvenuto con sentenza di primo grado di altro Tribunale, mai impugnata e quindi passata in giudicato. La particolarità del caso è costituita dalla circostanza che la figlia aveva proposto la domanda di riconoscimento giunta all’età di oltre 40 anni.

Il padre naturale si costituiva eccependo la prescrizione del diritto al rimborso, la mancanza di qualsiasi prova in relazione alla richiesta di rimborso e la mancanza di prova circa l’esclusivo mantenimento della figlia.

In relazione a tali domande il Giudice si è pronunciato secondo i principi sopra riferiti.

In relazione all’eccezione di prescrizione ha ritenuto di non doversi discostare dall’indirizzo prevalente in sede di legittimità, in base al quale il diritto al rimborso inizia a prescriversi dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento del rapporto di filiazione naturale. Va da sè che, potendo il figlio proporre tale azione in qualsiasi tempo in quanto il diritto ad essere riconosciuto è imprescrittibile, l’azione di rimborso tra genitori può essere proposta anche a molti anni di distanza dal raggiungimento della maggiore età del figlio, come nel caso di specie.

Posto quindi, che l’azione, così come proposta, non poteva considerarsi infondata per intervenuta prescrizione del diritto azionato, la medesima è stata respinta per carenza di prova sulla quantificazione.Il Tribunale di Genova ha infatti ritenuto che, per poter procedere ad una quantificazione del rimborso anche in via equitativa, parte attrice avrebbe dovuto provare il proprio reddito nel corso degli anni ed in particolare se avesse mai svolto attività lavorativa, se sia o fosse titolare di beni immobili o di qualsiasi altra fonte di reddito. Di tali fatti parte attrice non ha offerto in causa la relativa prova: non solo, la medesima, scrive il Giudice, nulla ha mai dedotto circa il momento in cui la figlia avrebbe raggiunto l’indipendenza economica.

Rifacendosi, quindi ad una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza 16657/2014), il Tribunale ha statuito che: Giusto quanto sopra, la domanda, stante la sua estrema genericità, non può essere accolta: risulta infatti impossibile, per il Giudice calcolare un importo che, quand’anche stabilito in via equitativa deve essere comunque correlato al previo esame ed al raffronto della situazione economico – reddituale delle parti con le quali deve porsi in rapporto di congruità”. Ed ancora “La determinazione della somma in via equitativa deve essere congruamente motivata e necessariamente ancorata a dati concreti che, nel caso di specie, mancano del tutto”.