Una recente sentenza della Suprema Corte ( Cass. 14.7.2017 n. 17528) ha chiarito come deve essere interpretato l’art. 18 comma 7 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla legge Fornero,  nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggetto alla luce del diritto alla reintegrazione.
Il caso concerne una lavoratrice che, nonostante il contratto collettivo non prevedesse nel caso di specie il patto di prova, era stata assunta in prova ed era stata licenziata durante la prova per giustificato motivo oggettivo.
La Corte di Cassazione, confermando la decisione dei giudici di merito, ha sancito che quando il Giudice accerta la “manifesta insussistenza” del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo scatta sempre la reintegra nel posto di lavoro.
Cosa diversa è il caso in cui non ricorrano gli estremi del giustificato motivo, ma il fatto ci sia per cui scatta la tutela indennitaria.
Nel caso di specie, poichè il contratto collettivo non prevedeva per la particolare tipologia dell’assunzione la possibilità di stipulare un patto di prova,  il fatto che ha dato luogo al licenziamento era totalmente inesistente con diritto della lavoratrice alla reintegrazione ed al pagamento delle retribuzioni a titolo di indennità risarcitoria fino ad un massimo di 12 mensilità.