Nel procedimento disciplinato dalla legge n. 689 del 1981 e dal codice della strada per le violazioni dello stesso, incombe sulla P.A. opposta l’onere di dimostrare la legittimità e la fondatezza della pretesa sanzionatoria. Con l’opposizione, infatti, all’ordinanza ingiunzione irrogativa di una  sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell’Amministrazione e nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell’onere della prova, rispettivamente, dall’Amministrazione e dall’opponente Giudice di Pace di Palermo, Sez. V, 13.01.2010.

La massima in oggetto si presenta di particolare interesse in quanto spesso le sanzioni amministrative irrogate dagli Agenti di Polizia locale (si pensi soprattutto ai sinistri di lieve entità), si basano su accertamenti del tutto presuntivi e privi di elementi oggettivi a sostegno della ricostruzione dei fatti effettuata dall’accertatore.E’ vero, infatti, che quanto confluisce nel verbale relativo ad elementi oggettivi costituisce fatto certo sino a querela di falso, ma tale forza probatoria non si estende alle deduzioni e ricostruzioni operate dall’accertatore sui dati raccolti secondo il criterio del “più probabile che non”.

Pertanto sarà incontestabile, se non appunto tramite la proposizione di querela di falso, l’indicazione di una determinata lunghezza di una traccia di frenata rilevata sull’asfalto, ma sarà ben contestabile nel merito la deduzione per cui in ragione di un tale segno vi sia una responsabilità in capo al soggetto sanzionato.In caso di opposizione al verbale nanti il Giudice di Pace, si instaura quindi un giudizio in cui la Pubblica Amministrazione, sebbene formalmente parte resistente nel procedimento di impugnativa, diviene attrice dal punto di vista sostanziale, e deve provare rigorosamente quanto dedotto in merito alla dinamica del sinistro.

Non è infatti il cittadino multato che deve provare come sono andati i fatti, a propria discolpa, ma deve essere la P.A. convenuta a provare che vi è stata un’infrazione al Codice della Strada e chi ne sia il responsabile.