Con la sentenza n. 209/2022 la Corte Costituzionale è intervenuta in tema di esenzione IMU per abitazione principale disponendo l’illegittimità costituzionale dell’art. art. 13 comma 2, d.l. n. 201 del 2011 sotto due duplici aspetti:

– in primis l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 comma 2, quarto periodo, d.l. n. 201 del 2011, nella parte in cui, ai fini dell’esenzione IMU, lega l’abitazione principale alla residenza e dimora abituale non solo del possessore ma anche del nucleo familiare;

– in secondo luogo, l’illegittimità dell’art. 13 comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, nella parte in cui non prevede l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare, nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro comune.

Nella formulazione originaria della disciplina IMU, il riferimento al nucleo familiare non era presente in quanto l’esenzione per l’abitazione principale era subordinata alla sussistenza del solo requisito della residenza anagrafica e dimora abituale del possessore.

Con la novella del 2012, l’art. 13 comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011 è stato modificato nel senso di individuare l’abitazione abituale quale quella in cui si realizza il duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore e del nucleo familiare.

Ancora, il quinto periodo dell’art. 13 comma 2 è stato modificato nel senso di stabilire che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano per un solo immobile.

Di conseguenza, se fino a quel momento due persone unite in matrimonio aventi residenze e dimore abituali in comuni diversi o nello stesso comune potevano godere dell’agevolazione per l’abitazione principale, l’introduzione del riferimento al nucleo familiare ha posto il problema di individuare a quale immobile attribuire il beneficio.

Negli anni, la giurisprudenza di legittimità ha fornito un’interpretazione restrittiva della norma in esame sostenendo la tesi della spettanza dell’agevolazione per un solo immobile per nucleo familiare sia in caso di immobili siti nel medesimo comune, sia in caso di immobili situati in comuni differenti e ciò salvo la prova dell’effettiva rottura del nucleo familiare.

Ebbene, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulle censure di illegittimità mosse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 comma 2, quarto e quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011 per violazione degli artt. 3, 31 e 53 Cost.

In merito all’art. 3 Cost. la norma viene censurata nella parte in cui discrimina la scelta di unirsi in matrimonio o in unione civile rispetto a quella della convivenza di fatto: non ritenere sufficiente la residenza e la dimora abituale in un determinato immobile determina, infatti, un trattamento discriminatorio rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconoscere l’agevolazione fiscale in virtù del soddisfacimento del doppio requisito residenza e dimora abituale del possessore;

Rispetto all’art. 31 Cost., la Consulta ha  rilevato che, nonostante la Costituzione riservi particolare attenzione alla famiglia dedicandovi ben tre disposizioni, la disciplina IMU così delineata arrivi ad escludere la fruibilità del beneficio allorquando i coniugi si trovino a risiedere e a dimorare abitualmente in comuni diversi, circostanza che spesso si verifica quanto per motivi di lavoro i coniugi si ricongiungono solo nel fine settimana;

Infine, quanto all’art. 53 Cost. va osservato che l’IMU riveste la natura di imposta reale; di conseguenza, non è giustificato il riferimento alle relazioni del soggetto con il nucleo familiare in quanto non ricade nell’ambito delle imposte di tipo personale quali quelle sul reddito.

La pronuncia della Corte Costituzionale chiarisce, quindi, una volta per tutte che la normativa fiscale non può pregiudicare i principi costituzionali di rango primario, introducendo meccanismi discriminatori nei confronti della famiglia.

Ne consegue la necessità di scindere il riconoscimento dell’agevolazione fiscale IMU dalla residenza del nucleo familiare con ciò affermando la fruibilità dell’esenzione anche per i coniugi che si trovino a risiedere in comuni differenti previa verifica del requisito della dimora abituale, condizione che può essere accertata tramite i dati relativi al consumo di gas, luce ed elettricità.