Con la recentissima ordinanza n. 3561 del 13.02.2020, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse in materia di giurisdizione sull’azione risarcitoria intentata da cittadini italiani nei confronti di una compagnia aerea avente sede all’estero (nel caso di specie Ryanair) per il danno subito dalla soppressione del volo prenotato online.
La pronuncia delle Sezioni Unite prende le mosse dall’eccezione di giurisdizione in favore del giudice irlandese sollevata dalla compagnia aerea Ryanair, citata in giudizio da due cittadini italiani dinnanzi al Giudice di Pace di Biella a seguito della cancellazione del volo di ritorno con partenza da Barcellona e arrivo a Napoli, da loro prenotato online.
L’eccezione processuale sollevata dalla compagnia aerea si fondava, in particolare, sulla clausola di proroga della giurisdizione in favore del giudice irlandese, contenuta nelle condizioni di volo accettate con spunta online dagli acquirenti del titolo di viaggio e destinata ad applicarsi ai contratti di mero trasporto, quale quello in esame.
Il ragionamento di Ryanair in merito alla prevalenza della proroga contrattuale della giurisdizione non ha tuttavia persuaso la Suprema Corte che, attraverso un accorto esame comparativo delle fonti internazionali, si è pronunciata in favore della giurisdizione italiana, ribadendo la necessità di interpretare restrittivamente le clausole di proroga della competenza giurisdizionale contenute nei contratti di mero trasporto.
Preliminarmente, la Corte ha avuto modo di ribadire il più recente orientamento giurisprudenziale che conferma la validità e la vincolatività per l’aderente delle condizioni generali di contratto, incluse nei contratti conclusi online, accettate con un click sulla relativa casella sulla base del fatto che la forma scritta imposta per tali accordi “comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell’accordo attributivo di competenza”.
Venendo al fulcro della questione, la Suprema Corte ha avuto modo di raffrontare le fonti che regolano il trasporto aereo internazionale, ed in particolare:
– Il Regolamento CE n. 261/2004 che istituisce “Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggieri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato”, ma che tuttavia non contiene criteri concernenti la competenza giurisdizionale, limitandosi a statuire in merito alla soglia minima di tutela per i viaggiatori aerei che si trovino nelle suindicate situazioni di disagio;
– Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, che definisce criteri alternativi per la disciplina della competenza giurisdizionale in caso di controversie concernenti voli internazionali;
– Regolamento UE n. 1215/2012 che detta le regole generali in materia di competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale per gli stati membri dell’Unione Europea.
All’esito di tale esame comparativo, la Suprema Corte ha statuito che l’azione volta ad ottenere l’indennità compensativa ed il risarcimento dei danni per la soppressione del volo rientra nel campo di applicazione della Convenzione di Montreal del 1999, ed in particolare l’art. 33 il quale, al comma 1, recita che“l’azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione”.
A dire della Corte, detta disposizione trova applicazione nel caso di specie anche in ragione del fatto che la clausola contrattuale accettata dagli acquirenti del biglietto aereo si autolimita essa stessa, lasciando fuori dalla operatività della clausola di proroga della giurisdizione l’ipotesi in cui diversamente venga disposto dalla suddetta Convenzione del 1999.
In aggiunta, con riferimento alla qualificazione del danno da soppressione del volo aereo, la Corte ha chiarito poi che tale danno è riferibile alla principali ipotesi di danni alle persone e alle cose connesse con il trasporto aereo internazionale, di cui alla Convenzione del 1999, in quanto “il riferimento è al ritardo nel trasporto aereo, oggetto della convenzione, e tale riferimento deve intendersi al compimento della complessiva operazione di trasporto aereo dedotta in contratto fino alla sua destinazione finale. Tale ritardo può poi, a seconda dei casi, concretizzarsi in un ritardo del volo di andata, del volo di ritorno, nel protrarsi dello scalo fino a perdere la coincidenza, nella soppressione di uno dei due voli con necessità di sostituirlo con un altro. Anche la soppressione del volo, che si è verificata nella specie, è normalmente causa di un ritardo nel completamento della complessiva operazione di trasporto aereo fino a destinazione, foriero di disagi o di danni per gli interessati”.
In definitiva, quindi, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice italiano sia sulla base del criterio di collegamento del luogo di destinazione del volo (Italia – Napoli nel caso di specie), sia sulla base di quello del luogo ove il vettore ha la sede di stabilimento che cura la conclusione del contratto, il quale, nel caso di acquisto online di biglietti per il trasporto aereo internazionale, “coincide con il domicilio degli acquirenti quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell’accettazione della proposta formulata con l’invio telematico dell’ordine e del pagamento del corrispettivo”.
L’ordinanza delle Sezioni Unite offre senz’altro una valida risposta agli escamotage contrattuali e processuali spesso utilizzati dalle compagnie aeree per sfuggire alle pretese risarcitorie dei consumatori – parti deboli del rapporto contrattuale – prefiggendosi quale valido vademecum per il viaggiatore che abbia subito ritardi e/o cancellazioni di voli aerei e abbia avviato un’azione giudiziaria finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno.