“L’azione personale di restituzione è destinata a ottenere l’adempimento dell’obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall’attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l’azione di rivendicazione con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell’assenza anche originaria di ogni titolo”.

Tale è la massima contenuta nella sentenza n. 3199 del 5 novembre 2015 emessa presso il Tribunale di Genova dal Giudice dott.ssa Giovanna Cannata.

Nel caso di specie la parte attrice lamentava che il convenuto avesse occupato senza averne titolo parte di un suo terreno e ne chiedeva la restituzione con annessa riduzione in pristino e corresponsione dei danni derivati dal mancato sfruttamento di detto terreno. Il convenuto si costituiva, eccependo che l’azione di restituzione, di natura obbligatoria, proposta dall’attore celasse in realtà un’azione di rivendicazione, peraltro già negata da una precedente sentenza tra le stesse parti e vertente sugli stessi terreni (Corte d’Appello di Genova, sentenza n. 459/2013) passata in giudicato; ragion per cui il convenuto eccepiva anche l’impossibilità di riproporre l’azione, poiché contraria al principio del ne bis in idem.

Sul punto appena menzionato il tribunale ha affermato che l’azione dell’attore, una volta correttamente riqualificata come rivendicatoria, non fosse ammissibile: la già menzionata precedente sentenza tra le parti aveva, tra l’altro, escluso la proponibilità dell’azione rivendicatoria per l’attore, avendo questi mancato di fornire la prova dell’acquisto, a titolo originario, del diritto di proprietà sul terreno conteso.

La pronuncia del tribunale appare ricognitiva della più recente giurisprudenza di Cassazione, sia in tema di rapporti tra azioni rivendicatorie e restitutorie (Cass. Civ. Sez. II, Sentenza n.705 del 14/01/2013; S.U., Sentenza n. 7305 del 28/03/2014); che in tema di ne bis in idem (Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 26927 del 10/11/2008).