“Va riconosciuto in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento arrechi danno nell’uso e nel godimento della re locata, in quanto, qualora si verifichi un’infiltrazione, il conduttore medesimo, ex art. 1585 comma 2 c.c. gode di un’autonoma legittimazione a proporre azione di responsabilità nei confronti dell’autore del danno”.
Questo è il principio di diritto ribadito dal Tribunale di Genova (G.U. dott. Lorenzo Fabris) con sentenza n. 10131 del 20/5/2015.
Parte attrice, conduttrice di alcuni locali che utilizza come negozio di abbigliamento sportivo, aveva citato in giudizio i proprietari di un soprastante terrazzo, lamentando che dal medesimo si erano presentate – in occasione del verificarsi di precipitazioni piuttosto intense – infiltrazioni di acqua con percolazione e stillicidio che avevano causato danni alla merce ed all’arredo di proprietà di aprte attrice in essa contenuto.
Il proprietario del terrazzo, nel costituirsi nel giudizio eccepiva il difetto di legittimazione attiva del conduttore in relazione alla proposta domanda di risarcimento del danno.
Il Giudice ha avuto così modo di riaffermare, in linea con l’orientamento prevalente della Corte di legittimità (Cass. Sez. III sentenza n. 17881 del 31.8.2011,) che il conduttore ha legittimazione per esperire l’azione di danno da responsabilità extracontrattuale invocando, come nella specie, gli artt. 2051 e 2043 c.c.
Il risarcimento del danno da ritardo alla luce della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 23.4.2021 Prime considerazioni
Quali conseguenze nel caso di mancata registrazione del contratto di locazione
Certificato di abitabilità e commerciabilità dell’immobile