Il 5 aprile è entrato finalmente nella sua fase di sperimentazione, che si concluderà a fine giugno, il Processo Amministrativo Telematico. Il d.p.c. n. 40 del 2016  stabilisce, come si legge nell’articolo 2, le regole tecnico-operative già contemplate dall’articolo 3 delle disposizioni di attuazione del CPA (Codice del Processo Amministrativo), che appunto prevede l’ingresso della telematica nel processo amministrativo, in maniera simile a quanto avvenuto nel 2014 per il processo civile. In realtà l’implementazione del processo telematico sarebbe dovuta avvenire già nel 2011; tuttavia una serie di proroghe successive l’ha fatta slittare fino al 2016. Terminata la sperimentazione, in cui i gli atti del processo potranno essere trasmessi sia in formato cartaceo che digitale (benché farà fede solamente il cartaceo), il PAT entrerà definitivamente in vigore dal primo luglio 2016.

Al centro del nuovo processo amministrativo telematico starà il SIGA, Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa, che avrà il compito di gestire con modalità informatiche le diverse fasi documentali del processo. Esso sarà accessibile da un sito istituzionale e funzionerà come una sorta di Nexus, al quale potranno accedere, in due aree differenti, sia i magistrati e i cancellieri (detti “soggetti abilitati interni”), che gli avvocati e gli esperti ed ausiliari del giudice (“soggetti abilitati esterni”).

Saranno pertanto totalmente informatizzate, a norma dell’articolo 3 del d.p.c.:

  • La formazione del fascicolo del giudizio;
  • il deposito, la conservazione, la visualizzazione e l’estrazione di copia degli atti del fascicolo;
  • le comunicazioni di segreteria;
  • la pubblicazione dei provvedimenti del giudice;
  • ogni altra attività inerente al processo amministrativo telematico.

Per quanto riguarda il fascicolo di ufficio, detto “fascicolo informatico” all’articolo 5 del decreto , questo conterrà tutti i documenti inerenti al procedimento redatti in formato elettronico, recando anche tutte le indicazioni necessarie all’identificazione della pratica e dell’ufficio titolare del ricorso. Dovrà essere “di facile reperibilità” per le parti, che accedendovi verranno registrate in un database inalterabile, il quale serberà per 5 anni dall’esito definitivo del processo i dati identificativi di chi ha consultato o modificato il fascicolo. Inoltre, quando si formerà il fascicolo di appello, regolamento di competenza, revocazione o comunque in ogni caso in cui sarà necessario formare un fascicolo nuovo collegato ad uno precedente, il primo dovrà recare anche il link per accedere al fascicolo originario.

Similmente agli atti di parte, anche quelli dei magistrati dovranno essere informatizzati e depositati nel fascicolo d’ufficio, sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale. Nonostante l’articolo 7 in materia di provvedimenti del giudice espressamente stabilisca  il deposito in modalità informatica come unico metodo valido, il comma 3 dello stesso prevede un’eccezione: qualora il sistema SIGA non fosse  in grado di ricevere il file, il documento sarà redatto e firmato in forma cartacea, per essere poi inserito, appena possibile, nel fascicolo informatico.

All’articolo 9 del decreto sono previste le modalità pratiche di inserimento dei documenti nel fascicolo d’ufficio. L’invio dei files contenenti i documenti sarà effettuato di regola via PEC; verrà considerato come valido e tempestivo se il mittente avrà ottenuto la ricevuta automatica di accettazione entro le ore 24 del giorno in cui scade il termine.  Nel caso in cui poi il documento non possa, per dimensioni eccessive o per problemi di ricezione, essere inviato tramite PEC, sarà possibile l’upload diretto sul sito istituzionale della giustizia amministrativa. Ad ogni modo il giudice potrà, per specifiche e motivate ragioni tecniche, disporre che il deposito avvenga tramite copia cartacea o su un differente supporto da lui indicato. Nel caso in cui il deposito telematico vada invece a buon fine l’avvocato che lo ha effettuato riceverà, da parte del gestore dell’Amministrazione, un messaggio di avvenuta consegna. Successivamente, entro le ore 24 del giorno successivo alla ricezione, la parte che ha mandato il documento riceverà una notifica da parte del SIGA, detta “registrazione di deposito”, nella quale sarà indicato il numero progressivo di protocollo assegnato e l’elenco di tutti gli atti e documenti trasmessi.

L’articolo 14 del decreto poi concede ai difensori la possibilità di inviare le notificazioni a mezzo PEC.  Le ricevute di avvenuta notifica andranno trasmesse, assieme al testo della notifica stessa, al SIGA. Nel caso in cui non sia stata possibile una notificazione telematica, il difensore dovrà comunque formare copia elettronica ed inserirla lo stesso nel fascicolo informatico.

Infine, Per quanto riguarda  la richiesta di copie di atti e documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, l’articolo 16 stabilisce che la parte interessata debba presentare richiesta di rilascio per il duplicato (informatico) alla segreteria dell’ufficio giudiziario titolare del ricorso; nonostante il formato elettronico della documentazione sarà comunque dovuto un diritto di segreteria, il cui ammontare verrà comunicato con mezzi telematici. Per quanto riguarda il pagamento di tale diritto nulla è detto: sembrerebbe dunque che non sarà possibile effettuare anch’esso in via telematica. un’eccezione al pagamento del diritto di segreteria è comunque prevista per i soggetti abilitati ad accedervi, ossia ai soggetti indicati all’articolo 17: il presidente del collegio giudicante e gli altri membri; gli esperti e gli ausiliari del giudice (nei limiti dell’incarico ricevuto); i difensori muniti di procura e gli avvocati domiciliatari; le parti personalmente e gli intervenienti volontari autorizzati dal giudice.

Per approfondimenti si rinvia al testo del d.p.c. 40/2016:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtk3/~edisp/nsiga_4075234.pdf