Quando un infortunio sul lavoro o una malattia professionale superano l’indennizzo base fornito dall’INAIL, si apre la possibilità per il lavoratore di richiedere il cosiddetto danno differenziale. Nell’articolo a cura dell’Avv. Gandolfo dello Studio Monti e Gandolfo di Chiavari analizziamo cosa significa esattamente e quali sono i passaggi per ottenerne il riconoscimento.
Il danno differenziale: presupposti, configurabilità e onere probatorio
Cos’è il danno differenziale
Nell’ipotesi in cui il lavoratore dipendente abbia subito un infortunio sul lavoro o abbia contratto una malattia professionale, ha diritto ad un indennizzo INAIL, indennizzo che viene versato al semplice verificarsi dell’evento (infortunio o malattia).
Il lavoratore può avere avuto – a seguito di tale evento – un danno ulteriore rispetto a quello riconosciuto e risarcito dall’ente previdenziale: si parla in questo caso di danno differenziale.
Affinché tale danno sia riconosciuto e liquidato dal Giudice deve emerge in causa non solo l’esistenza di voci di danno differenti e non già risarcite in capo al lavoratore, ma altresì un comportamento del datore di lavoro configurabile come “illecito”.
I presupposti e l’onere della prova
La norma generale di riferimento è l’art. 2087 c.c. che prevede “L’imprenditore e’ tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarita’ del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrita’ fisica e la personalita’ morale dei prestatori di lavoro“.
Se è vero, quindi, che il lavoratore che agisce lamentando l’inadempimento datoriale dell’art. 2087 c.c. non deve provare la colpa del datore di lavoro, che si presume ai sensi dell’art. 1218 c.c., è altrettanto vero però che esso deve allegare e dimostrare, oltre all’esistenza del danno e il nesso causale, il comportamento del datore di lavoro contrario alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell’esercizio dell’impresa, debbono essere adottate per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, nonché la nocività dell’ambiente di lavoro.
Non può, infatti, considerarsi la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. alla stregua di una responsabilità oggettiva: è sempre richiesto che siano ravvisabili, nella condotta del datore di lavoro, profili di colpa cui far risalire il danno all’integrità fisica patito dal dipendente.
Solo l’assolvimento di tale regime probatorio determina l’insorgere, in capo al datore di lavoro, dell’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad impedire il danno e che la malattia del dipendente non sia ricollegabile all’inosservanza di tali obblighi: quindi solo allorquando il lavoratore abbia provato gli elementi costitutivi della responsabilità civile, sorge a carico del datore l’onere di fornire la prova liberatoria.
La prova liberatoria: il rischio elettivo
Spesso la responsabilità del datore di lavoro viene collegata all’inosservanza, da parte di questi, delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di formazione ed informazione dei lavoratori circa i rischi connessi all’attività lavorativa espletata.
Dove è ravvisabile l’esistenza di rischio elettivo laddove il datore di lavoro provi di aver assolto a tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e quindi anche di formazione ed informazione del lavoratore dipendente?
Una volta provato di aver assolto l’onere di formazione ed informazione come appena delineato, se il lavoratore ha tenuto una condotta avulsa dalle direttive impartite dal datore di lavoro, impropria rispetto alle modalità ordinarie di espletamento delle mansioni lavorative ad esso specificatamente affidate tale da esclude la riconducibilità di un dovere di intervento preventivo ed impeditivo da parte del datore di lavoro idoneo ad evitare il verificarsi dell’evento dannoso ci si trova davanti a fattispecie di “rischio elettivo” idonee ad interrompere il nesso causale e a esimere il datore di lavoro sa responsabilità.
Si ritiene infatti che, laddove il datore di lavoro abbia osservato gli obblighi inerenti la sicurezza, e quindi anche quelli in tema di formazione ed informazione dei lavoratori, debba escludersi che egli possa andare esente da responsabilità solo in caso di dolo del lavoratore e rischio elettivo ravvisabile nella condotta dello stesso, dovendosi invece ricomprendere estensivamente nel «novero delle condotte del dipendente» atipiche ed eccezionali, idonee a interrompere il nesso causale e ad esimere il datore di lavoro dalla responsabilità, tutti quei casi in cui l’evento dannoso si sia realizzato per esclusiva imprudenza, imperizia o negligenza del lavoratore, o per una condotta dello stesso che contravviene alle istruzioni impartitegli o per aver svolto il lavoro assegnatogli in modo difforme da quello richiesto.
Quantificazione e onere della prova circa le voci di danno
Nell’ipotesi in cui il lavoratore assolva il proprio onere probatorio in relazione all’esistenza di un nesso causale il sinistro occorso e il comportamento inadempiente o illecito del datore di lavoro e quest’ultimo non sia riuscito a provare l’esistenza di un rischio elettivo, come viene quantificato l’ulteriore danno differenziale?
L’integrazione risarcitoria rappresentata dal danno differenziale ristora il danno alla salute (in termini di danno biologico temporaneo), la perdita di capacità reddituale, nonché il peggioramento delle condizioni di vita e la sofferenza interiore: esso si sostanzia poi nella differenza di somme intercorrente tra il quantum ricevuto dal lavoratore a titolo di indennizzo dall’INAIL e quelle eventualmente addebitabili al responsabile civile del medesimo danno.
Ne consegue che le voci di danno che rimangono a carico del datore di lavoro, in quanto non coperte dall’assicurazione INAIL, devono essere provate dal lavoratore secondo l’ordinario regime probatorio civilistico e ciò a prescindere del tipo di responsabilità azionato.
Sul piano civilistico, quindi, il calcolo del danno differenziale deve prendere origine dalla quantificazione dei postumi riscontrati dall’INAIL, tutte le voci di danno ulteriore richieste devono essere accuratamente provate e va altresì indagata la sussistenza di un valido nesso di causalità materiale – secondo la metodologia attributiva del rapporto causale propria dei criteri del “più probabile che non” – tra tutte le menomazioni riscontrate e le inosservanze riconosciute in capo al datore di lavoro in punto sicurezza dei luoghi di lavoro.
Ugualmente in merito alla personalizzazione del danno: la personalizzazione opera quando le conseguenze del pregiudizio subito dal danneggiato non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto.
E tali peculiarità vanno provate da chi ne chiede la quantificazione e liquidazione e ciò come già detto in quanto, pacificamente, la personalizzazione del danno non può considerarsi un automatismo.
Ugualmente, infine, in relazione ad eventuali pretese risarcitorie di carattere patrimoniale, ad esempio per la perdita della capacità lavorativa: anch’esse non scattano in automatico, in quanto va dimostrato specificamente il pregiudizio economico e la sua diretta correlazione con la lesione subita.
Incombe infatti al danneggiato dimostrare che il danno, sia pur lieve, ha avuto concreta incidenza sulle sue possibilità di guadagno futuro, nonché l’entità del pregiudizio economico conseguentemente sofferto.
