La recente sentenza della Suprema Corte n. 16698 del 6 luglio 2017 è ritornata sull’annoso tema della possibilità di costituire una servitù di parcheggio fornendo, in questo caso, una soluzione positiva.

Come è noto la possibilità di costituire una servitù di parcheggio è sempre stata oggetto di contrastanti prouncie della Suprema Corte, in quanto si è sempre ritenuto che il contenuto del diritto di parcheggio fosse incompatibile con lo schema reale configurato dal legislatore per mancanza del requisito tipico della servitù intesa come inerenza al fondo dell’utilitas.

In buona sostanza l’utilità per il proprietario di un appartamento di parcheggiare l’auto, ad esempio nel cortile comune, poteva costituire solo un vantaggio personale del proprietario dell’auto con la conseguente nullità del contratto per impossibilità dell’oggetto.

La sentenza recentemente intervenuta apre però un varco.

Infatti, secondo la Corte di legittimità lo schema normativo dell’art. 1027 c.c. non preclude la costituzione di un servitù di parcheggio che le parti, essendo libere di determinare il contenuto delle servitù volontarie, potranno constituire.

Ovviamente perchè ci sia un valido titolo di costituzione della servitù di parcheggio vi dovranno essere dei precisi requisiti:

1) deve essere specificato nell’atto il contenuto del diritto ( parcheggio autovetture ecc);

2) vi deve essere un preciso legame tra il fondo servente, quello dove è costituita la servitù, ed il fondo dominante, l’appartamento che ne trae l’utilitas;

3) vi deve essere la precisa localizzazione dell’area che deve essere chiaramente individuata;

4) deve risultare evidente la inscindibilità del diritto rispetto al fondo dominante.

Rimane peraltro aperto un problema.

Come è chiaro dalla norma una servitù non esaurisce ogni utilità che il fondo servente può dare, rimanendo sempre in capo al proprietario il diritto di poter far uso del fondo che non contrasti con l’utilità concessa.

La possibilità di costituire una servitù di parcheggio, che ovviamente impedisce al proprietario di utilizzare l’area, come si coordina con il diritto di proprietà del titolare del  fondo servente?

Si tratterà quindi di meglio specificare in che cosa potrà consistere il diritto del proprietario di utilizzare il fondo servente domanda a cui le prossime decisioni della Suprema Corte dovranno dare una risposta.