“L’interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale va individuata sulla base dell’esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, essenzialmente nei casi dubbi, anche ad elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore.” Cass. civ. Sez. II, 25/10/2013, n. 24163
La sentenza in oggetto della Corte di Cassazione si presenta come particolarmente interessante in quanto chiarisce come, al di là del contenuto letterale del testamento, sia necessario procedere ad un’interpretazione soggettiva delle sue volontà che consideri il comportamento in vita del de cuius ed i suoi rapporti con la famiglia.
Questo aspetto interpretativo è decisamente interessante per tutte i contenziosi in cui la volontà del testatore non è chiara ed univoca.
L’applicabilità del termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7 L.212/2000 all’atto di recupero del credito di imposta – Cass.Civ. Sez. Tributaria n. 23223 del 25.07.2022
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Quando il supercondominio sorge “ipso iure et facto”