La Suprema Corte di Cassazione è ritornata, con la recente sentenza n. 12883 del 22.6.2016 sez. III, sulla questione se è possibile revocare la proposta di prelazione agraria prima del ricevimento della eventuale accettazione da parte del prelazionante.
Ci si poneva infatti il problema se, essendo la proposta di prelazione una proposta di contratto la stessa fosse sempre revocabile ai sensi dell’art. 1328 c.c. prima della formale accettazione della controparte.
La Suprema Corte con la sentenza del 22 giugno 2016 ha ribadito che, poichè il diritto di prelazione agraria ha una tempistica codificata dalla legge e precisamente dall’art. 8 della legge n. 590 del 1965, il diritto di prelazione agraria è normato dall’art. 1329 c.c. per cui, poichè il termine per esercitare la prelazione è di giorni 30 dal ricevimento della proposta, nella pendenza di questo termine la proposta stessa diviene irrevocabile.
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito il seguente principio di diritto ” il diritto di prelazione agraria si esercita secondo lo schema normativo di cui agli artt. 1326 e 1329 c.c. e le denuntiatio non è revocabile durante il termine di 30 giorni previsto per la accettazione della proposta”. L’ eventuale revoca della proposta che dovesse intervenire in questo termine sarebbe quindi senza effetto, con la conseguenza che la eventuale accettazione del chiamato potrà produrre gli effetti della formale conclusione del contratto traslativo.