E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre il decreto legge n. 132/2014 che era stato approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014.
Ecco, in estrema sintesi le novità introdotte dal decreto:
1) la procedura di negoziazione assistita da un avvocato (da una prima lettura una versione più “snella” della già vigente mediazione civile) che diviene – in alcune ipotesi previste dall’art. 3 del decreto – condizione di procedibilità dell’azione civile; la stessa procedura, in assenza di questioni relative a figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, maggiorenni non autosufficienti, potrà essere utilizzata per definire separazioni consensuali, divorzi consensuali e modifica delle condizioni di separazione o divorzio;
2) misure per la semplificazione delle procedure di separazione o divorzio: si potrà separasi o divorziare consensualmente – in assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, maggiorenni non autosufficienti – di fronte all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza tramite la stipula di un accordo di separazione o divorzio: l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
3) alcune modifiche puntuali al processo civile di merito: possibilità per il giudice, anche dopo che sia iniziata la causa, di trattarla e deciderla con il rito sommario previsto dall’art. 702 ter c.p.c.; possibilità per il difensore di raccogliere dichiarazioni scritte di terzi valide ai fini probatori; la tanto pubblicizzata riduzione del periodo feriale che passerà dal 1 agosto – 15 settembre al 6 agosto – 31 agosto;
4) modifiche al processo civile esecutivo:trattasi in particolare di misure che vanno ad incidere sul tasso di interesse liquidabile sui debiti e sulla ricerca telematica dei beni da pignorare.
Per il testo integrale del decreto http://ww.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/09/12/14G00147/sg
Responsabilità ex art. 2051 c.c.: Cosa deve dimostrare il custode per andare esente da responsabilità? In che cosa consiste la prova del caso fortuito? La questione giuridica al vaglio delle Sezioni Unite – Cass. civ. Sez. Un. 20943/2022
Il contratto di appalto tipo
Quando manca il fatto posto a base del licenziamento scatta sempre la reintegrazione