• Omicidio stradale e lesioni personali stradali
    Il 25 marzo è entrata in vigore la legge n.41 del 2016 che introduce nel codice penale i nuovi delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, puniti a titolo di colpa.
    La legge prevede l’inserimento nel codice penale dell’art. 589-bis che al primo comma punisce con la reclusione da due a sette anni chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.  Tali limiti edittali consentono l’arresto facoltativo in flagranza, ove la misura sia giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto, secondo l’art. 381 del c.p.p. (Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni) e il fermo di indiziato di delitto, se vi fosse il fondato pericolo di fuga ex art. 384 del c.p.p. (persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni). Inoltre è consentita l’applicazione della custodia cautelare in carcere ai sensi dell’articolo 280 c.2 c.p.p. (La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni).
    L’art. 589-bis al secondo comma prescrive la reclusione da otto a dodici anni di chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, avendo un  tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope provoca per colpa la morte di una persona. Si tratta di una circostanza aggravante già prevista dall’ormai abrogato art. 589 comma 3 che prevedeva però una pena inferiore, reclusione da tre a dieci anni.
    Il terzo comma, fattispecie aggravata, prevede che la stessa pena del comma precedente si applichi a chi in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro provochi per colpa la morte di una persona e eserciti:
  • l’attività di trasporto di persone (in particolare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi e servizio di linea per trasporto di persone di cui agli art. 85,86,87 del decreto legislativo n. 285 del 1992 );
  • l’attività di trasporto di cose (nello specifico servizio di trasporto di cose per conto di terzi, servizio di linea per trasporto di cose e trasporto di cose per conto di terzi in servizio di piazza di cui agli articoli 88/89/90 del decreto legislativo n. 285 del 1992 );
  • l’attività di conducente di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
    Le ipotesi del secondo e terzo comma in base alla nuova lettera m-quater dell’articolo 380 comma 2 del c.p.p consentono, inoltre, l’arresto obbligatorio in flagranza.
    Il quarto comma prescrive la reclusione da 5 a 10 anni per chi cagiona la morte di una persona ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro. Si tratta della prima ipotesi di rilevanza penale della guida in stato di ebbrezza, in quanto   l’accertamento di un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro prevede la sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 531 euro a 2125 euro e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi (art.186 comma 2 lett. a).
    Inoltre è punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore che (comma 5):
  • procedono in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
  • attraversano un’intersezione con il semaforo disposto al rosso o circolano contromano;
  • compiono manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o sorpassino un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
    La pena è aumentata se l’autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore.
    Al contrario la pena è diminuita fino alla metà quando l’omicidio stradale, non sia esclusiva conseguenza dell’azione o omissione del colpevole.
    Infine è previsto un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone, applicando la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo con il limite massimo di pena stabilito in 18 anni (diversamente dall‘omicidio e/o lesioni personali colposi plurimi ex art. 589 comma 3 stabilito in 15 anni).

La legge 41 inserisce inoltre l’art. 689-ter che riguarda l’ipotesi di fuga del conducente in caso di omicidio stradale prevedendo un aumento di pena da un terzo a due terzi e che essa non possa essere inferiore a cinque anni.

  • Inoltre sostituisce l’art. 590-bis introducendo il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime punendo, con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime, chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
    Al secondo comma prevede la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime per chiunque che, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, provoca per colpa a taluno una lesione personale.
    Il terzo comma prevede che le stesse pene si applicano a chi cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro ed esercita l’attività di:
  • trasporto di persone (in particolare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi e servizio di linea per trasporto di persone di cui agli art. 85,86,87 del decreto legislativo n. 285 del 1992 );
  • l’attività di trasporto di cose (nello specifico servizio di trasporto di cose per conto terzi, servizio di linea per trasporto di cose, trasporto di cose per conto di terzi in servizio di piazza di cui agli articoli 88/89/90 del decreto legislativo n. 285 del 1992);
  • conducente  di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
    Inoltre chiunque, cagioni per colpa a taluno lesioni personali ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro, e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime (comma 4).
    La pena prevista al comma precedente si applica poi al conducente di veicolo a motore che cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime (comma 5):
  • procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita
  • attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso o circolando contromano;
  • invertendo il senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o sorpassando un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua;
    Per le ipotesi aggravate di lesioni colpose stradali gravi e gravissime del 2,3,4 e 5 comma del 590-bis c.p. è previsto l’arresto facoltativo in flagranza ai sensi della lettera m-quinquies dell’articolo 381 comma 2 c.p.p.
    Altresì per le ipotesi aggravate di lesioni gravissime ex commi 2 e 3 dell’articolo 590-bis c.p. è previsto, se vi è il fondato pericolo di fuga, il fermo di indiziato di delitto.
    Infine per le ipotesi aggravate di cui ai commi 2 e 3 e solo per il caso di lesioni gravissime di cui ai commi 4 e 5 è consentita l’applicazione delle misure coercitive di cui all’art. 280 comma 1 e per le fattispecie aggravate di cui al comma 2 e 3 è consentita l’applicazione della custodia cautelare in carcere ex articolo 280 comma 2 c.p.p.
    Come per la fattispecie di delitto di omicidio stradale la pena è aumentata se chi ha commesso il fatto non è munito di patente di guida o gli è stata sospesa o revocata o se il veicolo di sua proprietà non sia assicurato.
    La pena è diminuita sino alla metà se nelle ipotesi ai commi precedenti l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole.
    Infine nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette (diversamente dal massimo di 5 anni previsto per le lesioni personali colpose plurime dell’art. 590 comma 4 c.p.).
    La competenza a conoscere i reati di lesioni personali stradali gravi e gravissime è affidata al Tribunale in composizione monocratica e non più al giudice di pace.

All’art. 590-ter è prevista l’aggravante della fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali che provoca un aumento di pena da un terzo a due terzi e stabilisce che essa non può essere inferiore a tre anni.

Da osservare, infine, è la disciplina contenuta nell’art 222 del decreto legislativo 285 del 1992 sulle sanzioni amministrative accessorie all’accertamento del reato. Il secondo comma prescrive difatti la revoca della patente di guida a seguito di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (ex articolo 444 c.p.p) per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime anche se è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Fonti:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento