Con la recente sentenza n. 140 del 10 febbraio 2025, il TAR Liguria ha fatto luce su una questione cruciale che si pone al confine tra procedimento amministrativo e indagine penale. La decisione riguarda il caso specifico in cui un verbale di accertamento di abuso edilizio viene redatto con la partecipazione della Polizia Giudiziaria.

La fattispecie

Con la sentenza indicata nel titolo il Tar Liguria si è pronunciato relativamente ad una fattispecie non usuale in tema di accesso agli atti amministrativi.

La vicenda trae origine dall’avvenuta contestazione da parte di un Comune di una serie di abusi edilizi mediante la comunicazione dell’avvio di procedimento amministrativo e ordinanza di sospensione dei lavori.

Tale comunicazione riportava nel dettaglio le opere rilevate come abusive e il dettaglio delle zone urbanistiche e paesaggistiche in cui risultavano allocate le predette opere.

Nella stessa comunicazione- ordinanza veniva inoltre riportato che il sopralluogo di verifica dell’esistenza delle predette opere abusive era stato effettuato su richiesta ed alla presenza della locale Stazione Carabinieri Forestale, alla quale il verbale di sopralluogo era stato poi inviato quale atto di indagine. 

Il presunto autore degli abusi chiedeva, nell’ambito del procedimento amministrativo instauratosi, di avere copia del suddetto verbale di sopralluogo in quanto atto ritenuto essenziale per potersi difendere in tale procedimento.

Il Comune, in un primo tempo rinviava per l’accesso agli atti al Comando della Stazione Carabinieri Forestali  presso il quale era custodito l’originale del verbale e successivamente confermava come la copia del documento richiesto fosse sottratta al diritto di accesso, in quanto l’atto in questione poteva qualificarsi come atto di indagine compiuto dai Carabinieri in funzione di P.G. e quindi non ostensibile dalla c.a. ai sensi dell’art. 329 c.p.p..

Secondo il Comune l’istante poteva rivolgersi ai Carabinieri Forestali, quali unici depositari dell’originale del verbale richiesto, quale atto di indagine: nulla, infatti, avrebbe impedito a questi di presentare formale e motivata  istanza al P.M. per avere copia del medesimo.

La giurisprudenza in materia

Ad avviso del Comune la correttezza di tale scelta trovava conforto nel recente arresto del Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n. 1974 del 29.2.2024:

Sul punto, va sottolineato che solo gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall’obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell’art. 329 c.p.p. Gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione (non su delega dell’autorità giudiziaria, bensì) nell’ambito dell’attività istituzionale demandatagli dalla legge sono atti amministrativi – come tali suscettibili di accesso – anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti (per quanto concerne la materia edilizia, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001) e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’autorità giudiziaria” (nello stesso senso TAR Lazio Sez. II 01/02/2017 n. 1644 e TAR Puglia sentenza n. 840/2018).

La sentenza del TAR Liguria

Il Tar Liguria ha confermato la correttezza dell’operato del Comune.

“Tanto precisato, le ragioni ostative, alle quali il Comune ha solo accennato nella nota del 2 ottobre 2024 e che ha esplicitato nelle difese in giudizio, sono idonee a sorreggere il diniego. Invero, «i documenti dell’amministrazione che costituiscono atti di polizia giudiziaria sono soggetti esclusivamente alla disciplina stabilita dall’art. 329 c.p.p. in base alla quale sono coperti da segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari»; l’attrazione in tale regime comporta che il diritto di chiedere copie, estratti e certificati va esercitato nei limiti e con le modalità del codice di procedura penale (Cons. Stato, Sez. IV, 28 ottobre 2016, n. 4537). È evidente che in tale categoria rientra il verbale del quale si chiede l’accesso, che è stato redatto congiuntamente ai Carabinieri Forestali in veste di ufficiali di polizia giudiziaria: tale circostanza è menzionata nella comunicazione di avvio del procedimento, nonché affermata nelle difese del Comune, e non risulta contestata dalla ricorrente. La compartecipazione dei Carabinieri alla redazione del verbale attrae lo stesso nel regime proprio della notitia criminis, rispetto alla quale non è consentito l’accesso (Cons. Stato, Sez. III, 26 gennaio 2021, n. 770)”.

Conclusioni

In sintesi nell’ipotesi in cui atti come i verbali di sopralluogo con cui viene accertata l’esistenza di un abuso edilizio siano stati redatti su impulso e con la partecipazione di chi sta svolgendo indagini di polizia giudiziaria, tale circostanza li sottrae alla possibilità di esercizio nei loro confronti del diritto di accesso previsto per l’ostensione degli atti amministrativi.