La legge italiana in materia di successione e testamenti è rimasta invariata, nelle sue linee essenziali, dal varo del nostro codice civile nel 1942 ad oggi: conoscere i principi generali in materia è utile per poter scegliere quale sia la forma migliore di trasmissione del proprio patrimonio mediante successione o testamento.

La prima grande divisione è, appunto tra “successione legittima” e “successione testamentaria”: in pratica, chi vuole disporre delle proprie sostanze dopo la morte può farlo redigendo un testamento (successione testamentaria).

Se non lo fa, la legge prevede in quali modi ed a quali persone venga devoluta la massa ereditaria (successione legittima): la finalità è quella di tutela della famiglia, sia legittima che naturale, intesa come forma sociale particolarmente rilevante anche sotto il profilo giuridico.

Infatti, se non viene redatto testamento, l’eredità si devolve alla famiglia del defunto secondo un meccanismo che potremmo definire “a cascata”: se viventi, ereditano il coniuge ed i figli o eventualmente i loro discendenti, se non vi sono discendenti ereditano gli ascendenti, se non vi sono neppure ascendenti ereditano i parenti anche collaterali entro il sesto grado; da ultimo, in carenza di parenti, eredita lo Stato Italiano.

Questa, per sommi capi, la successione nel caso in cui non venga redatto testamento.

Nel caso in cui, invece, il soggetto intenda disporre delle proprie sostanze, deve redigere un testamento.

Il testamento è un atto, sempre revocabile, con il quale il testatore dispone delle sue volontà. Il codice prevede due forme ordinarie, il testamento olografo e il testamento redatto da notaio.

Olografo è il testamento che viene redatto di proprio pugno dal testatore: in questo caso, perché sia valido, è necessario che sia scritto di pugno dall’inizio alla fine, datato e sottoscritto in calce.

Non servono altre formalità: va custodito in modo che sia rinvenibile dagli eredi.

Il testamento redatto dal notaio consiste sostanzialmente in un atto notarile con il quale il notaio, o nella forma del testamento pubblico o del testamento segreto, raccoglie e conserva le volontà del testatore.

Il legislatore ha previsto poi alcune regole in relazione al contenuto del testamento: vediamo le più semplici e che riguardano casi più frequenti.

Innanzitutto il favore verso la famiglia legittima e naturale che la legge ha inteso garantire per la successione legittima, è stato previsto anche in tema di successione testamentaria: a favore di alcuni soggetti il codice riserva comunque una quota di eredità o diritti successori.

Questi soggetti sono: il coniuge, i figli e gli ascendenti (padre e madre) legittimi.

In nessun caso tali persone possono essere escluse dalla successione, tranne i casi di indegnità previsti dalla legge che però hanno per oggetto comportamenti penalmente rilevanti.

Peraltro, se ciò dovesse accadere, l’erede legittimario pretermesso – questo è il nome tecnico – potrà promuovere un’azione giudiziaria nei confronti degli altri eredi per veder riconosciuta la quota di patrimonio del testatore che la legge gli riserva.

Non vale la pena, quindi, escludere un erede legittimario (ad esempio uno dei figli, come spesso accade) poiché l’eventuale contenzioso per il riconoscimento della quota a lui riservata dalla legge è una “causa vinta”. Il testatore, invece di escludere, può legittimamente privilegiare: ossia la legge gli lascia sempre una quota di “disponibile” che può devolvere a chi vuole.

Facciamo l’esempio dei figli, poiché di immediata comprensione.

Il testatore, vedovo, ha due figli e vorrebbe lasciare i propri averi ad uno solo di essi. In base all’attuale legislazione non può farlo, poiché potrebbe far subire all’altro figlio un contenzioso giudiziario dallo scontato esito vittorioso per l’erede pretermesso. Può però scegliere di lasciare al figlio preferito la maggior parte dell’asse: la legge riserva ai figli i 2/3 del patrimonio.

Quindi 1/3 per ciascun figlio oltre ad 1/3 di disponibile: a questo punto nulla vieta che il testatore lasci al figlio preferito la quota di legge di 1/3 +1/3 di disponibile ed al figlio non preferito solo la quota di 1/3 prevista dalla legge.

Ultima regola base è quella per cui il testatore può, con il testamento, disporre del proprio patrimonio per quote o per beni specifici: in quest’ultimo caso è necessario che i beni lasciati agli eredi legittimari corrispondano alla quota di patrimonio loro riservata dalla legge.