La recente sentenza della Cassazione n. 2294 del 30.1.2017 sez. II ha confermato un orientamento ormai pacifico nella giurisprudenza e cioè che la mancanza del certificato di abitabilità ovvero la insussistenza delle condizioni necessarie per ottenerla integrano l’ipotesi di vendita aliud pro alio per cui senza il certificato di abitabilità l’immobile è incommerciabile. Ciò non significa che il contratto di compravendita sia nullo, in quanto non vi è alcuna contrarietà a norme imperative, ma la mancanza della abitabilità viene in rilievo come motivo di inadempimento del venditore per cui il compratore potrà agire per il risarcimento del danno e, nel caso in cui il certificato non sia neppur ottenibile, anche per la risoluzione del contratto.
Responsabilità ex art. 2051 c.c.: Cosa deve dimostrare il custode per andare esente da responsabilità? In che cosa consiste la prova del caso fortuito? La questione giuridica al vaglio delle Sezioni Unite – Cass. civ. Sez. Un. 20943/2022
Il contratto di appalto tipo
Quando manca il fatto posto a base del licenziamento scatta sempre la reintegrazione